VOLO CANCELLATO PER SCIOPERO: QUALI DIRITTI AI PASSEGGERI

Capita sempre più spesso di venire coinvolti in improvvisi scioperi aerei indetti da note compagnie low cost i cui dipendenti rivendichino vertenze sindacali di vario tipo, ad esempio per ottenere condizioni di lavoro e stipendi migliori. Generalmente, in questi casi, le compagnie aeree propongono ai passeggeri voli alternativi in una data diversa da quella originariamente prenotata dai singoli viaggiatori, senza però versare loro alcuna compensazione pecuniaria, sostenendo che la cancellazione del volo, in caso di sciopero, sia sempre da ascrivere ad una “circostanza eccezionale” che dà luogo solo al rimborso del costo del biglietto aereo.

Da precisare che con l’espressione “compensazione pecuniaria” si intende un risarcimento forfettario che viene liquidato in favore del passeggero al verificarsi di determinate condizioni previste dal Regolamento Europeo n. 261/2004, tra le quali la cancellazione, oppure il ritardo di oltre tre ore o l’overbooking (prenotazione dei posti superiore a quelli effettivamente disponibili sull’aeromobile). Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza della tratta del volo: euro 250,00 a passeggero per tratte inferiori a 1500 chilometri, euro 400,00 a passeggero per tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri ed euro 600,00 a passeggero per tratte superiori a 1500 chilometri.

Fino ad alcuni anni fa, in caso di cancellazione di un volo per sciopero, non sarebbe stato possibile per i passeggeri chiedere e pretendere altro che il rimborso del prezzo del biglietto Le compagnie aeree, infatti, non avevano alcun obbligo nei confronti dei passeggeri lasciati a terra a causa di uno sciopero, perché questo evento rientrava tra le “circostanze eccezionali”, dunque non controllabili dai vettori.

La Corte di Giustizia Europea, però, ha completamente cambiato la situazione con due fondamentali sentenze. La prima del 2018 e la seconda, decisiva, del 6 ottobre 2021. In quest’ultima sentenza, la Corte spiega che le compagnie aeree hanno i mezzi per prepararsi a uno sciopero “e, se del caso, (hanno i mezzi) per attenuarne le conseguenze”; e che non c’è nulla di “eccezionale” in rivendicazioni dei propri dipendenti che “possano essere trattate nell’ambito del dialogo sociale interno all’impresa, inclusa la contrattazione salariale”. Quindi i vettori devono riconoscere una compensazione pecuniaria a tutti i passeggeri lasciati a terra quando lo sciopero è dovuto a vertenze sindacali o rivendicazioni dei lavoratori.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra citata prevede invece che non vi sia diritto ad alcuna compensazione pecuniaria in tutti i casi in cui gli scioperi che rendono impossibile operare il volo non riguardino dipendenti della compagnia aerea, come per esempio, quando lo sciopero riguarda i controllori di volo o gli addetti all’handling aeroportuale – circostanze, queste, sulle quali la compagnia aerea non ha alcun controllo.

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi