VOLO CANCELLATO PER DECESSO COPILOTA- DIRITTO A INDENNIZZO

La malattia o il decesso improvvisi di un membro del personale di volo che determini la cancellazione del volo stesso non esonera la compagnia aerea dal pagare la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. Ue 261/2004 a favore dei passeggeri. E' quanto ha stabilito la sentenza dell'11 maggio 2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite da C-156/22 a C-158/22.

Nel caso oggetto della sentenza, la cancellazione del volo si era verificata per il decesso improvviso del copilota prima dell'imbarco, evento, questo, che aveva determinato l'inidoneità dell'intero equipaggio a prendere parte del volo, date le comprensibili condizioni emotive in cui si era trovato.

La compagnia aerea aveva riprotetto i passeggeri con molte ore di ritardo e non aveva versato loro la compensazione pecuniaria dovuta, sostenendo che la morte del copilota, da cui era derivata la cancellazione del volo, era da considerarsi una circostanza eccezionale, come tale inidonea a generare il diritto all'indennizzo dovuto.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, intervenuta sul tema, ha stabilito invece che "la gestione di un’assenza improvvisa, per malattia o decesso di uno o più membri del personale indispensabile per assicurare un volo, anche poco prima della partenza del volo stesso, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione dell’equipaggio e dell’orario di lavoro del personale, tale assenza è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo operativo e non ricade pertanto nella nozione di «circostanze eccezionali»"

In base alla sopraindicata sentenza, pertanto, ne deriva che il vettore aereo non è esonerato dal corrispondere ai passeggeri la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. Ue 261/2004 qualora un volo venga cancellato per motivi inerenti la salute del proprio equipaggio. In particolare, secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia "è l’assenza stessa, e non la causa medica precisa di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore, di modo che quest’ultimo, nel pianificare i suoi equipaggi e gli orari di lavoro del suo personale, deve aspettarsi che tali eventi imprevisti possano verificarsi."

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi


​