PACCHETTI VIAGGIO NON USUFRUITI CAUSA COVID

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 12.1.23 resa nel procedimento C-396/21, ha stabilito il diritto dei viaggiatori alla riduzione del prezzo del pacchetto turistico per i servizi non usufruiti a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid.

La sentenza scaturisce dall’iter giudiziario intrapreso da una coppia di viaggiatori tedeschi nel proprio paese d’origine nei confronti del tour operator presso il quale avevano acquistato il pacchetto turistico e avente ad oggetto la richiesta di una consistente riduzione del prezzo (nella fattispecie nella misura del 70%) del pacchetto per non averne potuto usufruire appieno.

La coppia di viaggiatori, in particolare, erano sì partiti per la destinazione prescelta ma una volta in loco avevano dovuto sottostare alle normative anticovid adottate dal paese ospitante che prevedevano la chiusura di tutte le spiagge e il coprifuoco. I viaggiatori erano stati così costretti a trascorrere tutto il tempo nella propria camera d’albergo, ad esclusione dei momenti legati alla consumazione dei pasti, e non avevano potuto usufruire dell’accesso alle piscine e al servizio di animazione invece compresi nel pacchetto turistico, dovendo addirittura rientrare anticipatamente nel paese d’origine a causa di disposizioni delle Autorità.

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla direttiva europea relativa ai pacchetti turistici. Per la direttiva il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo di non conformità dei servizi forniti, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.

La decisione della Corte è stata pertanto nel senso che “L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,deve essere interpretato nel senso che:

un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest’ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia. Per essere adeguata, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato.”

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi