La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 17.5.23 nella causa C-97/22 | DC ha stabilito che il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento se recede da un contratto di servizi Qualora il professionista, infatti, non informi adeguatamente il consumatore in merito ai termini e ai modi per l'esercizio del diritto di recesso di un contratto concluso fuori dai locali commerciali (termine di 14 giorni prorogati fino ad un anno, qualora non venga fornita l'indicazione in merito alla facoltà di esercitare il diritto di recesso) non ha diritto a chiedere al consumatore né il pagamento dei servizi resi, né un eventuale indennizzo, se tali servizi sono stati effettuati prima della fine del termine per esercitare il diritto di recesso (periodo che è prorogato a un anno in caso di omissione, da parte del professionista, di indicazioni specifiche riguardanti tale diritto). Autore: Avv. Grazia Ferdenzi
concluso fuori dei locali commerciali che è già stato eseguito durante il periodo in cui era possibile esercitare il diritto di recesso.