Un risparmiatore sottoscriveva nel 2018 quote di un Fondo Amundi, dichiarando all’intermediario di avere una “media” esperienza in materia finanziaria e una propensione del rischio altrettanto “media”. Il risparmiatore, accortasi solo in un secondo momento della natura rischiosa dell’investimento, dopo aver formalizzato il proprio reclamo all’intermediario senza però ottenere risposte soddisfacenti, si rivolgeva allo Studio Legale Ferdenzi che ha assistito il risparmiatore nella presentazione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, ottenendo la decisione che ha riconosciuto la responsabilità della banca intermediaria nell’errato collocamento del fondo e ne ha disposto il relativo invito al risarcimento del danno cagionato al cliente-risparmiatore. Con la decisione n. 7781/2024 del 27.12.2024 l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, infatti, ha accolto la tesi del ricorrente-risparmiatore, riconoscendone il diritto a essere risarcito del danno causato dall’intermediario che non ha correttamente svolto il giudizio sull’adeguatezza del prodotto finanziario offerto, danno quantificato nella differenza tra il capitale impiegato nell’investimento (comprensivo di tasse e commissioni) e il valore dell’investimento nel momento in cui il cliente si è reso conto o avrebbe dovuto rendersi conto delle irregolarità commesse dall’intermediario, detratti gli eventuali proventi nel frattempo percepiti sull’investimento. Nonostante l'intermediario avesse regolarmente consegnato al cliente il KIID informativo all'atto della sottoscrizione dell'investimento, questa operazione non è stata ritenuta sufficiente dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, che ha rilevato criticità sulla attendibilità del giudizio di adeguatezza del prodotto rispetto al profilo di rischio del cliente. Il KIID informativo del prodotto rilevava, infatti, come il Fondo avesse un rischio 5 in una scala da 1 a 7 e, in aggiunta a ciò, il prodotto era l'unico investimento di cui si componeva il dossier del cliente il quale era caratterizzato per avere un profilo di rischio "medio", dunque, non adeguato al prodotto finanziario offerto dall'intermediario. Autore: Avv. Grazia Ferdenzi