FIDEIUSSORE CONSUMATORE: VESSATORIETA' DEROGA AD ART. 1957 C.C.

Una delle clausole più diffuse nella prassi bancaria in tema di contratti di fideiussione omnibus è quella che esclude l'applicazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 Cod. Civ. in materia di decadenza del creditore rispetto alla possibilità di proporre le proprie istanze contro il debitore. 

Con tale clausola, infatti, il garante rinuncia alla facoltà di eccepire la decadenza semestrale di cui all'art. 1957 Cod. Civ. consentendo, in questo modo, all'istituto di credito di avvalersi della garanzia fideiussoria anche oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

Tale clausola, spesso predisposta nei contratti redatti dagli istituti di credito e fino a qualche tempo fa ammessa dalla giurisprudenza in un'ottica di salvaguardia dell'autonomia contrattuale dei contraenti, è stata oggetto di recente intervento giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione.

A partire da quanto evidenziato dalla Suprema Corte, gli orientamenti giurisprudenziali sono così risultati modificati, come confermato, tra le altre, dalla recentissima sentenza del Tribunale di Napoli n. 6591/2025 del 30.6.2025.

Tale ultima sentenza, sul tema della deroga all'art. 1957 Cod. Civ., ha stabilito che, nel caso in cui il fideiussore sia un "consumatore", l'inserimento della clausola di esonero del creditore dal rispetto di cui al termine semestrale ex art. 1957 Cod. Civ. sia da considerarsi vessatoria e quindi nulla, a meno che sia stata perfezionata nel rispetto delle forme di tutela previste dal Codice del Consumo.

Sarà a carico della banca (professionista), in questi casi, l'onere di dimostrare che la clausola unilaterale di esclusione dell'applicabilità del termine di cui all'art. 1957 Cod. Civ. sia stata sottoscritta in seguito a trattativa individuale ex art. 34, co. 5, del Codice del Consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina di cui all'art. 1341 c. 2 Cod. Civ.

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi

11.07.2025