ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

La Corte Costituzionale si è recentemente pronunciata, con la sentenza n. 263 del 22.12.22, con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava solo ad alcune tipologie di costi il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione dei costi sostenuti per accendere un contratto di finanziamento.

La norma riguardava quei contratti di finanziamento conclusi nell’arco temporale compreso tra l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) e prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

La Corte costituzionale ha ravvisato che tale limitazione costituisca una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, in particolare, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza Lexitor. In tale pronuncia la Corte di giustizia della Ue ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

In virtù della richiamata sentenza della Corte Costituzionale spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (compresi i contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, sia per prestiti personali sia per prestiti finalizzati all’acquisto di beni) anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

In particolare, ai consumatori che abbiano estinto anticipatamente un contratto di finanziamento avranno diritto ad ottenere il rimborso dei cosiddetti costi recurring (es. costi assicurativi e interessi) e costi up front (es. spese istruttorie e commissioni per l’attività di intermediazione).


autore: Avv. Grazia Ferdenzi