DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL VOLO

Con decisione del 15-1-2026 in relazione alla causa C-45/2024, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che in caso di cancellazione di un volo la compagnia aerea deve rimborsare ai passeggeri non solo il prezzo del biglietto ma anche le eventuali commissioni che gli stessi hanno versato all'intermediario presso il quale hanno acquistato il biglietto e ciò anche nel caso in cui la compagnia aerea non sia a conoscenza dell'importo esatto di tale commissione.

Secondo la Corte Europea di Giustizia, infatti, quando una compagnia aerea accetta che sia un intermediario ad emettere e/o rilasciare biglietti aerei a nome e per conto della compagnia si può presumere che la compagnia aerea conosca necessariamente la pratica commerciale di quel determinato intermediario avente ad oggetto la riscossione di una commissione di intermediazione.

Poiché tale commissione è una componente inevitabile del costo del biglietto aereo essa deve essere ritenuta di fatto autorizzata dalla stessa compagnia aerea la quale, pertanto, sarà tenuta a rimborsarla unitamente all'intero costo del biglietto ed anche qualora non ne conosca esattamente l'importo.

La Corte Europea di Giustizia, con questa decisione, riconosce i diritti dei passeggeri a ricevere una tutela effettiva dei propri diritti che, nel caso di specie, risulterebbero gravemente indeboliti qualora le commissioni di acquisto del biglietto non venissero rimborsate.

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi

27 gennaio 2026