Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 392/2022 del 12.7.22, ha stabilito che la condotta tenuta dall’istituto di credito ha contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita tra i risparmiatori e la ditta fornitrice dei diamanti, la fallita Intermarket Diamond Business. La responsabilità della banca consiste nel non avere segnalato ai clienti-risparmiatori, assistiti in giudizio dall'Avv. Grazia Ferdenzi, la rilevante difformità tra il prezzo di acquisto delle pietre e il loro reale valore di mercato e di non averli informati circa la natura del prezzo pubblicizzato dalla ditta fornitrice dei diamanti. Il Tribunale di Cremona ha rilevato che una condotta realmente diligente avrebbe imposto all’istituto di credito di informarsi in maniera più approfondita circa i criteri utilizzati da Intermarket Diamond Business nella determinazione del prezzo delle pietre: queste informazioni avrebbero dovuto necessariamente essere portate a conoscenza dei clienti – risparmiatori. La sentenza riconosce così una responsabilità “da contatto sociale” in capo all’istituto di credito che avrebbe violato le regole di condotta finalizzate alla tutela dei terzi, provocando in questo modo il perfezionamento di contratti di vendita dei diamanti a condizioni differenti da quelle che sarebbero state concluse da un cliente ben informato. Si tratta di una decisione molto importante perché riconosce il diritto dei clienti dell’istituto di credito ad una corretta informazione preventiva rispetto al perfezionamento di ogni contratto di vendita di beni e/o prodotti finanziari, escludendo una qualsivoglia responsabilità in capo ai risparmiatori, che non avevano la necessità di effettuare controlli che avrebbero già dovuto essere stati compiuti direttamente dall’istituto di credito Autore: Avv. Grazia Ferdenzi