DANNO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI

La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con ordinanza n. 22368/2026, nel giudizio per risarcimento del danno all'immagine conseguente ad una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ha statuito che l'onere della prova segua le regole ordinarie. Il richiedente il risarcimento dovrà, quindi, dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la condotta colposa del creditore segnalante e il danno subìto, tuttavia il danno (patrimoniale o non patrimoniale) derivante dall'indebita segnalazione potrà essere dimostrato dal danneggiato anche solo per presunzioni.

In questa particolare fattispecie, infatti, il danno può consistere, per l'imprenditore, "nel peggioramento della sua affidabilità commerciale essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito."  

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi

09.07.2026