CANCELLAZIONE VOLO CAUSA "BIRDSTRIKE"

Il caso nasce dall'acquisto online, da parte di una coppia di turisti, di due biglietti a/r di una compagnia aerea avente sede extra Ue per un volo intracomunitario che veniva cancellato nell'immediatezza dell'imbarco, senza alcuna forma di assistenza e/o riprotezione offerti dalla compagnia aerea, a causa dell'invocato l’impatto con uno stormo di uccelli quale causa della cancellazione (c.d. "birdstrike")

I viaggiatori erano così costretti ad acquistare un nuovo volo per raggiungere la destinazione di vacanza, partendo però con una giornata di ritardo e da un aeroporto diverso da quello presso cui sarebbero rientrati una volta terminato il soggiorno e dove avevano già parcheggiato l’auto.

Dopo il reclamo inoltrato alla compagnia aerea e la procedura obbligatoria di conciliazione presso l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la coppia di viaggiatori decideva di rivolgersi al Giudice di Pace del luogo della propria residenza.

La compagnia aerea eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice, a favore di quello del luogo in cui il volo sarebbe dovuto partire, sostenendo di non essere tenuta a corrispondere alcuna somma a favore della coppia in quanto la cancellazione del volo sarebbe stata causata dalla “circostanza eccezionale” dell’impatto del veivolo con uno stormo di uccelli “c.d. birdstrike”.

Il Giudice di Pace di Piacenza, con sentenza n.740/2024 del 2.10.24, ha condannato la compagnia aerea a corrispondere ai viaggiatori la compensazione pecuniaria dovuta in caso di cancellazione del volo, oltre al rimborso di tutte le altre spese documentate sostenute dai viaggiatori in conseguenza della cancellazione. 

La sentenza ha accolto la tesi difensiva dei viaggiatori, respingendo l’eccezione di incompetenza territoriale e considerando come la compagnia aerea, che produceva unicamente autocertificazioni attestanti l’accaduto, non sia stata in grado di dare certezza del lamentato "birdstrike".

In caso di controversia avente ad oggetto un’azione risarcitoria tra passeggeri residenti in Italia e una compagnia aerea avente sede extra UE, infatti, laddove i biglietti siano stati acquistati online, si applica l’art. 33 della Convenzione di Montreal che permette di radicare il giudizio presso il domicilio dell’acquirente. La sentenza ha poi dato risalto al fatto che non basta che la compagnia aerea invochi la presenza di una circostanza eccezionale per essere esentata dal corrispondere la compensazione pecuniaria e il rimborso delle eventuali spese sostenute, ma occorre che fornisca prove, non di provenienza propria, della forza maggiore che ha determinato la cancellazione del volo.

Avv. Grazia Ferdenzi