BUONI POSTALI: RISARCIMENTO DANNI DA MANCATA CONSEGNA F.I.A

Una recente ordinanza del Tribunale di Parma stabilisce che i risparmiatori titolari di Buoni Postali Fruttiferi a termine hanno diritto ad essere risarciti per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico, che sarebbe stato necessario per rendere conoscibili agli investitori le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata degli investimenti.

I titolari dei 4 Buoni Postali Fruttiferi a termine della serie 18P, con scadenza 18 mesi, del valore complessivo di oltre quindici mila euro, acquistati nel 2006 ed entrati nella disponibilità dei risparmiatori soltanto nel novembre 2021, in seguito ad un'eredità, contattavano la filiale di Poste Italiane presso la quale erano stati acquistati i buoni e, seppur consapevoli della avvenuta prescrizione dei titoli, ne chiedevano il risarcimento del danno consistente nel capitale originariamente investito per non avere mai ricevuto il Foglio Informativo Analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei Buoni. 

Dopo il reclamo proposto direttamente all’attenzione dell’Ufficio Postale e il diniego da parte di quest’ultimo rispetto alla possibilità di risarcire il danno, i titolari dei Buoni, assistiti dall'Avv. Grazia Ferdenzi, presentavano ricorso al Tribunale di Parma per accertare la responsabilità di Poste Italiane rispetto al dovere di informazione verso la clientela e per chiederne conseguentemente la condanna al risarcimento del danno subìto dai risparmiatori per effetto del mancato ricevimento del Foglio Informativo Analitico.

Il Tribunale di Parma, constatando come al momento della consegna dei Buoni, Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare ai propri clienti anche il Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, tra le quali la durata del medesimo, ha riconosciuto così il diritto dei risparmiatori ad essere risarciti del danno causato dalla condotta omissiva di Poste Italiane. Quest’ultima, oltre ad aver violato uno specifico obbligo alla consegna del Foglio Informativo Analitico imposto fin dal 2000 da un decreto ministeriale, ha in ogni caso violato il principio generale di correttezza e buona fede, oltre che il dovere di diligenza professionale, da cui ne deriva la condanna al risarcimento dei danni subìti dai risparmiatori e liquidati nella misura pari al capitale investito.

Si tratta di una decisione molto importante perché con questo principio viene estesa la tutela dei titolari di tutti quei Buoni Postali Fruttiferi, caduti in prescrizione a causa della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, che potranno chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento omissivo e della condotta non professionalmente diligente posta in essere da Poste Italiane. 

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi