BUONI POSTALI FRUTTIFERI: RISARCIMENTO DANNI

Ancora una pronuncia favorevole ai piccoli risparmiatori in materia di Buoni Postali Fruttiferi.

Il fatto trae origine da una famiglia che tra il 2001 e il 2005 aveva sottoscritto n. 9 Buoni Postali fruttiferi suddivisi tra le serie “18A”, “AA3” e “AA4”per un totale di euro 2.900,00. Recatisi soltanto nel corso del 2022 presso l’ufficio postale in cui avevano sottoscritto i titoli per chiederne la relativa liquidazione, i risparmiatori si vedevano eccepire, da Poste Italiane, l’avvenuta prescrizione dei titoli, essendo trascorso un periodo superiore ai 10 anni rispetto all’effettiva data di scadenza dei Buoni, prevista rispettivamente a 18 mesi, per i Buoni della serie “18A” e a 7 anni, per i restanti Buoni, dall’emissione dei titoli.

I risparmiatori, previo infruttuoso reclamo scritto a Poste Italiane, instauravano, con il patrocinio dello Studio Legale dell'Avv. Grazia Ferdenzi, la causa davanti al Giudice di Pace di Parma, chiedendo il risarcimento del danno per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio di obbligatorietà della suddetta consegna ed in violazione altresì del principio di correttezza e diligenza professionale gravante su Poste Italiane.

Il Giudice di Pace di Parma, con sentenza n. 874/2024, rilevato che la consegna del Foglio informativo è essenziale in quanto è attraverso tale documentazione che il sottoscrittore è messo a conoscenza di tutte le caratteristiche del prodotto e che tale documento è indispensabile per informare il cliente della data di prescrizione dei Buoni, ha condannato Poste Italiane al pagamento delle somme portate dagli importi di cui a ciascun Buono Postale azionato, oltre interessi dalle singole date di scadenza al saldo.

Secondo il Giudice di Pace di Parma, infatti, l’omessa informazione in capo ai sottoscrittori dei Buoni Postali integra violazione oltre che della normativa specifica prevista dal D.M. 19.12.2000, anche dei principi di correttezza e diligenza.

Sempre secondo il Giudice di Pace di Parma, l’obbligo di informazione sulla scadenza del titolo che grava sull’intermediario, da dovere di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione, si trasforma in un dovere di correttezza e protezione nei confronti del risparmiatore, a nulla valendo che le informazioni su durata e rendimento dei Buoni fossero state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi