BUONI POSTALI FRUTTIFERI SERIE AF - PRESCRIZIONE

La vicenda nasce dal rifiuto di Poste Italiane di rimborsare il titolare del buono postale fruttifero serie AF per avvenuta prescrizione. L’Arbitro Bancario Finanziario ha chiarito che anche per i buoni postali serie AF la prescrizione si compie soltanto l’ultimo giorno dell’ultimo anno di scadenza dei buoni

Il risparmiatore titolare di Buoni Postali fruttiferi a termine serie AF emessi nel 1997, con scadenza a quattordici anni dall’emissione, ha diritto al rimborso delle somme investite purché abbia azionato la relativa pretesa entro i dieci anni dall’ultimo giorno del quattordicesimo anno solare successivo a quello di emissione dei buoni. Questo è quanto ha stabilito l’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Bologna, con decisione presa nella seduta del 31.5.22.

Due fratelli, titolari di 3 Buoni Postali fruttiferi del valore complessivo di venti milioni di vecchie lire, aventi durata di quattordici anni e acquistati nel 1997 dai genitori, nel frattempo deceduti, contattata la filiale di Poste Italiane presso la quale erano stati acquistati i buoni, si erano visti negare il rimborso delle somme originariamente investite dai genitori in quanto, a detta dell’Ufficio Postale, la richiesta sarebbe stata presentata soltanto nell’ottobre 2021 mentre i Buoni erano stati acquistati in un periodo compreso tra febbraio e giugno 1997.

Seppur i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivano trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, secondo Poste Italiane la richiesta dei due fratelli sarebbe stata da ritenere prescritta, in quanto non sarebbe stata presentata entro i 10 anni dall’esatto giorno di scadenza, calcolato sulla data reale (giorno e mese) dall’emissione di ciascuno dei Buoni, bensì a distanza di qualche mese.

Dopo il reclamo esperito dai due fratelli direttamente all’attenzione dell’Ufficio Postale e il rinnovato diniego da parte di quest’ultimo rispetto alla possibilità di rimborsare ai fratelli le somme a suo tempo investite dai genitori, i titolari dei Buoni, tramite l’Avv. Grazia Ferdenzi, hanno presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore finanziario.

L’Arbitro, constatando come la richiesta di rimborso fosse stata presentata dai risparmiatori nell’ottobre 2021, quindi sempre all’interno dei 10 anni dalla data di scadenza dei buoni, ha riconosciuto così il diritto dei due fratelli risparmiatori ad essere rimborsati delle somme riportate su ciascuno dei tre Buoni, maggiorate dei rispettivi rendimenti, ritenendo che la data di scadenza di ciascun Buono vada individuata nell’ultimo giorno (31 dicembre) del quattordicesimo anno solare successivo a quello dell’emissione, con ciò applicando un orientamento già utilizzato per Buoni Postali di altre serie anche a quelli della serie AF, come nel caso di specie.

Si tratta in questo caso di una decisione molto significativa perché con questo principio viene rafforzata anche la tutela dei titolari di Buoni serie AF, come già accadeva per altre serie di Buoni, in quanto viene esteso il diritto di ottenere il rimborso del capitale e dei rendimenti a chi lo esercita entro il termine di 10 anni dalla scadenza dei Buoni che deve essere calcolata a prescindere dal riferimento al giorno e al mese precisi di emissione, bensì esclusivamente all’anno solare di emissione.

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi