Il caso nasce dalla richiesta di un risparmiatore, titolare di buoni postali della serie 18N, di ottenere la liquidazione dei buoni e dalla conseguente contestazione di Poste Italiane che ne ha eccepito l'avvenuta prescrizione per essere trascorso un periodo di tempo superiore a dieci anni dalla naturale scadenza dei titoli, prevista dopo 18 mesi dalla relativa emissione. Il risparmiatore, che aveva presentato reclamo a Poste Italiane sulla base della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico che Poste Italiane avrebbe dovuto consegnare contestualmente all'emissione dei titoli, si era dovuto rivolgere al Tribunale di Pavia, assistito dall'Avv. Grazia Ferdenzi, vista la risposta negativa di Poste Italiane al proprio reclamo. Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 144/2024 del 18.1.2024, ha rilevato che la mancata consegna del Foglio Illustrativo, tenuto conto che i Buoni oggetto di causa non recavano alcuna indicazione sulla durata e/o sulla scadenza dell’investimento, non abbia consentito al risparmiatore di prendere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione. Il Tribunale di Pavia ha rilevato inoltre che il risparmiatore non fosse stato messo in altro modo a conoscenza della durata dei buoni, con la conseguenza che, accertato come l’omissione di consegna del Foglio Informativo risulti essere una contravvenzione ad un esplicito obbligo di legge, ha condannato Poste Italiane a risarcire il risparmiatore del danno corrispondente alla perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi pattiziamente dovuti. Autore: Avv. Grazia Ferdenzi