BUONI POSTALI FRUTTIFERI: CONFERMATO IL RISARCIMENTO DANNI

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1128 del 9.4.25, ha confermato la sentenza n. 144/24 del Tribunale di Pavia, la quale si era espressa nel senso del riconoscimento del diritto del risparmiatore ad essere risarcito del danno cagionato dalla condotta di Poste Italiane, che aveva fatto sottoscrivere Buoni Postali senza consegnarne contestualmente il Foglio Informativo Analitico.

La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia, ha ribadito che è solo il Foglio Informativo Analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, a nulla rilevando che le informazioni sui titoli siano state anche pubblicate in Gazzetta Ufficiale o in generici fogli affissi presso gli uffici postali sparsi sul territorio italiano.

Il Foglio Informativo, infatti, a detta della Corte d’Appello di Milano, assume rilevanza nei confronti del singolo risparmiatore e la sua omessa consegna rileva sul piano della “condotta” di Poste e dunque è fonte di risarcimento.

Secondo la Corte, una diversa interpretazione, oltre a non tenere in considerazione quanto disposto dall’art. 3 D.M. 19.12.2000 non appare adeguata alla tutela del risparmiatore, in considerazione “delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest’ultimo e Poste Italiane”.

Autore: Avv. Grazia Ferdenzi